In the case of transport infrastructure, the authorities shall order such measures as are technically and operationally feasible and economically acceptable in order to control traffic-related emissions.
Per le infrastrutture per i trasporti l’autorità ordina tutti i provvedimenti possibili dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabili sotto il profilo economico, atti a limitare le emissioni provocate dal traffico.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.