Traders must retain for five years the documents required to ensure traceability under Article 35g paragraph 1 EPA.
I commercianti devono conservare i documenti per cinque anni al fine di garantire la tracciabilità secondo l’articolo 35g capoverso 1 LPAmb.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.