814.021 Ordinance of 12 May 2021 on Placing Timber and Wood Products on the Market (Timber Trade Ordinance, TTO)

814.021 Ordinanza del 12 maggio 2021 sulla messa in commercio del legno e dei prodotti da esso derivati (Ordinanza sul commercio di legno, OCoL)

Art. 4 Due diligence system

1 Initial operators must use a due diligence system.

2 The due diligence system shall include the:

a.
gathering of information and documentation (Art. 5);
b.
performance of a risk assessment (Art. 6);
c.
implementation of risk mitigation (Art. 7).

3 Initial operators must maintain their due diligence system and evaluate it annually. They may have their system and its use evaluated by a recognised inspection body in accordance with Article 10.

Art. 4 Sistema di dovuta diligenza

1 Gli operatori devono applicare un sistema di dovuta diligenza.

2 Il sistema di dovuta diligenza include:

a.
la raccolta di informazioni e documentazione (art. 5);
b.
l’esecuzione di una valutazione del rischio (art. 6);
c.
l’esecuzione di un’attenuazione del rischio (art. 7).

3 Gli operatori devono aggiornare e valutare annualmente il proprio sistema di dovuta diligenza. Essi possono far valutare il proprio sistema e la sua applicazione secondo l’articolo 10 da un servizio di ispezione riconosciuto.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.