1 Initial operators must use a due diligence system.
2 The due diligence system shall include the:
3 Initial operators must maintain their due diligence system and evaluate it annually. They may have their system and its use evaluated by a recognised inspection body in accordance with Article 10.
1 Gli operatori devono applicare un sistema di dovuta diligenza.
2 Il sistema di dovuta diligenza include:
3 Gli operatori devono aggiornare e valutare annualmente il proprio sistema di dovuta diligenza. Essi possono far valutare il proprio sistema e la sua applicazione secondo l’articolo 10 da un servizio di ispezione riconosciuto.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.