In cases referred to in the final clause of Article 5 paragraph 1 letter g, the FOEN may, as part of the checks that it performs in accordance with Article 15 paragraph 2, request the Federal Food Safety and Veterinary Office to provide it with information from the FA-CITES information system pursuant to Article 21 of the Federal Act of 16 March 20124 on the Trade in Protected Animal and Plant Species.
Nell’ambito dei suoi controlli secondo l’articolo 15 capoverso 2 e nei casi previsti dall’articolo 5 capoverso 1 lettera g parte finale del periodo, l’UFAM può chiedere all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria di avere accesso alle informazioni memorizzate nel sistema d’informazione di cui all’articolo 21 della legge federale del 16 marzo 20124 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.