1 The report in terms of Article 5 paragraph 1 must be submitted for the first reporting year by 1 July 2008.
2 If the owners or operators of facilities with installations in accordance with Annex 1 report data that relates to the period before the commencement of this Ordinance, this data will be processed in accordance with Article 9.
1 La notifica di cui all’articolo 5 capoverso 1 deve essere effettuata per il primo anno di riferimento al più tardi il 1° luglio 2008.
2 Qualora i titolari di aziende con impianti di cui all’allegato 1 notifichino dati relativi al periodo precedente l’entrata in vigore della presente ordinanza, tali dati sono trattati secondo l’articolo 9.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.