1 The Confederation and, within the scope of their responsibilities, the cantons shall cooperate with private sector organisations in enforcing this Act.
2 They may promote sectoral agreements by setting quantitative targets and deadlines for meeting them.
3 Before enacting implementing regulations, they must examine voluntary private sector measures. Wherever possible and necessary, they shall incorporate sectoral agreements into the implementing regulations in whole or in part.
1 La Confederazione e, nel loro ambito di competenza, i Cantoni collaborano con le organizzazioni economiche per l’esecuzione della presente legge.
2 Possono promuovere la conclusione di accordi settoriali fissando obiettivi e scadenze.
3 Prima di emanare prescrizioni d’esecuzione, esaminano le misure prese volontariamente dall’economia. Per quanto possibile e necessario, riprendono, parzialmente o totalmente, accordi settoriali nel diritto d’esecuzione.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.