814.01 Federal Act of 7 October 1983 on the Protection of the Environment (Environmental Protection Act, EPA)

814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb)

Art. 35 Guide values and soil remediation values

1 The Federal Council may set guide values and soil remediation values for assessing pollution of the soil.

2 The guide values indicate the pollution level above which, in the light of current scientific knowledge or experience, soil fertility is no longer guaranteed in the long term.

3 The soil remediation values indicate the pollution level above which, in the light of current scientific knowledge or experience, certain uses are not possible without endangering humans, animals or plants.

Art. 35 Valori indicativi e valori di risanamento applicabili ai suoli deteriorati

1 Per valutare il deterioramento del suolo, il Consiglio federale può fissare valori indicativi e valori di risanamento.

2 I valori indicativi definiscono il grado di deterioramento oltre il quale, in base alle attuali conoscenze scientifiche o all’esperienza, la fertilità del suolo non è più garantita a lungo termine.

3 I valori di risanamento definiscono il grado di deterioramento oltre il quale, in base alle attuali conoscenze scientifiche o all’esperienza, determinate utilizzazioni non sono più possibili senza mettere in pericolo l’uomo, la fauna o la flora.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.