814.01 Federal Act of 7 October 1983 on the Protection of the Environment (Environmental Protection Act, EPA)

814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb)

Art. 31a Cooperation

1 The cantons cooperate on waste management and disposal. They avoid over-capacity in waste disposal facilities.

2 If they cannot agree, they must submit proposed solutions to the Confederation. If mediation by the Confederation does not lead to agreement, the Federal Council may order the cantons:

a.
to determine the areas from which waste must be delivered to the installations for treatment, recovery or deposit in landfills (catchment areas);
b.
to determine sites for waste disposal facilities;
c.
to make suitable waste disposal facilities available to other cantons; where necessary, it determines how costs are to be shared.

Art. 31a Collaborazione

1 I Cantoni collaborano fra loro in materia di pianificazione della gestione dei rifiuti e di smaltimento. Evitano le sovracapacità in impianti per i rifiuti.

2 Se non riescono a trovare un accordo, i Cantoni propongono soluzioni alla Confederazione. Se la mediazione della Confederazione non porta ad un accordo, il Consiglio federale può ordinare ai Cantoni di:

a.
definire le zone di provenienza e gli impianti ai quali devono essere consegnati i rifiuti perché vi siano trattati, riciclati o depositati definitivamente (comprensori di raccolta);
b.
determinare l’ubicazione degli impianti per i rifiuti;
c.
mettere a disposizione di altri Cantoni impianti idonei per i rifiuti; se necessario disciplina la ripartizione delle spese.
 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.