1 Any person has the right to inspect environmental information in official documents and information relating to energy regulations that relate the environment and to request information from the authorities about the content of these documents.
2 In the case of federal authorities, this right is governed by the Freedom of Information Act of 17 December 200427 (FoIA). Article 23 FoIA applies only to documents that contain information under paragraph 1 relating to nuclear installations.
3 The right to inspect also applies in the case of public corporations and private individuals who have been entrusted with enforcement duties but which do not have the power to issue rulings in accordance with Article 5 of the Administrative Procedure Act of 20 December 196828. In these cases, the competent enforcement authority shall issue rulings under Article 15 FoIA.
4 In the case of cantonal authorities, the right is governed by cantonal law. If the cantons have not issued provisions on the access to documents, they shall apply the provisions of this Act and the FoIA mutatis mutandis.
1 Ognuno ha il diritto di accedere a informazioni ambientali contenute in documenti ufficiali, nonché a informazioni concernenti l’ambiente nell’ambito delle prescrizioni energetiche, e di ottenere informazioni sul contenuto di tali documenti da parte delle autorità.
2 Per quanto riguarda le autorità federali, il diritto di accesso è disciplinato dalla legge del 17 dicembre 200428 sulla trasparenza (LTras). L’articolo 23 LTras si applica esclusivamente ai documenti che contengono informazioni secondo il capoverso 1 in relazione a impianti nucleari.
3 Il diritto di consultare i documenti si applica anche alle corporazioni di diritto pubblico e ai privati a cui sono stati delegati compiti d’esecuzione, anche se non hanno la competenza di emanare decisioni ai sensi dell’articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196829 sulla procedura amministrativa. In questi casi l’autorità esecutiva competente pronuncia una decisione secondo l’articolo 15 LTras.
4 Per quanto riguarda le autorità cantonali, il diritto di consultazione è disciplinato dal diritto cantonale. Se non hanno ancora emanato disposizioni relative all’accesso ai documenti, i Cantoni applicano per analogia le disposizioni della presente legge e della LTras.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.