1 Notifiers must inform the Notification Authority in writing without delay if:
2 The updated information in accordance with paragraph 1 must be written in an official language or in English and be submitted electronically in the format required by the Notification Authority. The accompanying letter must be written in an official language.
3 Only representatives must ensure that they have access to updated data, particularly as regards the quantities of substances imported annually by the importers they represent.
4 Importers represented by an only representative in the notification of a new substance must inform the representative annually of the quantities of the substance imported.
1 Il notificante deve informare per scritto e senza indugio l’organo di notifica se:
2 Le informazioni ulteriori di cui al capoverso 1 devono essere redatte in una lingua ufficiale o in inglese e presentate in forma elettronica nel formato richiesto dall’organo di notifica. La lettera accompagnatoria deve essere redatta in una lingua ufficiale.
3 Il rappresentante esclusivo deve accertarsi che disponga di dati aggiornati, in particolare circa le quantità delle sostanze importate annualmente dagli importatori da esso rappresentati.
4 Gli importatori che nel notificare una nuova sostanza sono rappresentati da un rappresentante esclusivo sono tenuti a informarlo annualmente circa la quantità importata della sostanza in questione.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.