1 Manufacturers of a new substance or their only representative must notify the new substance to the Notification Authority before placing it on the market for the first time:
2 If a new substance is contained in a polymer as a monomer or as another substance in the form of monomer units or chemically bound, paragraph 1 applies for the substance on its own.
3 The Notification Authority may require the notification of a substance contained in an object if it has reason to believe that the substance may be released when the object is used.
1 Il fabbricante di una nuova sostanza o il rappresentante esclusivo deve notificare la nuova sostanza all’organo di notifica prima che sia immessa sul mercato per la prima volta:
2 Se una nuova sostanza è contenuta in un polimero, come monomero o altra sostanza in forma di unità monomeriche o di sostanza chimicamente legata, il capoverso 1 si applica alla sostanza in quanto tale.
3 L’organo di notifica può esigere la notifica di una nuova sostanza contenuta in un oggetto se ha motivo di ritenere che tale sostanza possa essere liberata al momento dell’impiego dell’oggetto.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.