813.11 Ordinance of 5 June 2015 on Protection against Dangerous Substances and Preparations (Chemicals Ordinance, ChemO)

813.11 Ordinanza del 5 giugno 2015 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim)

Art. 16 Obligation to prepare exposure scenarios

1 The manufacturer of an existing substance that fulfils the criteria specified in Article 14 paragraph 4 of the REACH Regulation55 and is supplied on its own to third parties in a total quantity of 10 tonnes per year or more must prepare an exposure scenario for each identified use of the substance.

2 Any person who obtains a substance for which exposure scenarios have been prepared and supplies it to third parties on a commercial basis in quantities of 1 tonne per year or more as a substance or in a preparation for a use not described in the safety data sheet must prepare an exposure scenario for this use.

3 Paragraph 2 does not apply in cases where:

a.
the exposure scenario for the new use would exclusively cover conditions described in an exposure scenario included in the safety data sheet;
b.
the substance is present in the preparation in a concentration below the limits referred to in Article 27 paragraph 3; or
c.
the substance is used for purposes of product and process-orientated research and development.

55 See footnote to Art. 2 para. 4.

Art. 16 Obbligo di elaborare uno scenario di esposizione

1 Il fabbricante di una vecchia sostanza55 che soddisfa i criteri di cui all’articolo 14 paragrafo 4 del regolamento UE-REACH56 e che è fornita in quanto tale a terzi in una quantità pari o superiore a 10 tonnellate all’anno deve elaborare per ogni impiego identificato della sostanza uno scenario d’esposizione.

2 Chi acquista una sostanza per la quale sono stati elaborati scenari d’esposizione e la fornisce a terzi a titolo commerciale, in quanto tale o in un preparato, in una quantità pari o superiore a una tonnellata all’anno, per un impiego non descritto nella scheda di dati di sicurezza, deve elaborare uno scenario d’esposizione per questo impiego.

3 Il capoverso 2 non si applica se:

a.
lo scenario d’esposizione per il nuovo impiego comprende esclusivamente le condizioni descritte nello scenario d’esposizione della scheda di dati di sicurezza;
b.
la sostanza è presente nel preparato in concentrazione inferiore ai limiti menzionati nell’articolo 27 capoverso 3; oppure
c.
la sostanza è impiegata per scopi di ricerca e sviluppo orientati ai prodotti e ai processi.

55 Nuova espressione giusta il n. I dell’O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 801). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo.

56 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.