1 Substances and preparations are deemed dangerous if they are capable of presenting a hazard to life or health as a result of physico-chemical or toxic effects.
2 The Federal Council shall specify the properties deemed dangerous and define categories of danger.
1 Sono considerati pericolosi le sostanze e i preparati che possono mettere in pericolo la vita o la salute in virtù di effetti fisico-chimici o tossici.
2 Il Consiglio federale stabilisce le proprietà considerate pericolose e definisce i singoli criteri di pericolosità.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.