1 The product register shall contain the information on substances and preparations that:
2 The Federal Council shall regulate the processing of data contained in the product register, particularly its use and disclosure, giving due consideration to the interests of the manufacturer; it shall specify the type of information that may be disclosed to enforcement authorities implementing regulations on substances and preparations on the basis of other legal instruments.
1 Il registro dei prodotti contiene le indicazioni relative alle sostanze e ai preparati, segnatamente quelle:
2 Il Consiglio federale, tenendo conto degli interessi del fabbricante, disciplina il trattamento dei dati contenuti nel registro dei prodotti, in particolare il loro impiego e la loro trasmissione; stabilisce quali indicazioni possono essere trasmesse alle autorità d’esecuzione che eseguono prescrizioni concernenti sostanze o preparati in virtù di altri atti legislativi.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.