812.219 Ordinance of 26 May 2022 on In Vitro Diagnostic Medical Devices (IvDO)

812.219 Ordinanza del 4 maggio 2022 sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (ODIv)

Art. 88

Economic operators that have placed devices on the market prior to 26 May 2022 in accordance with Article 22a MedDO67 in the version dated 26 November 201768 must register the information required under Article 48 paragraph 1 by 26 November 2022.

Art. 86 Designazione di un mandatario

Se il fabbricante ha sede in uno Stato UE o SEE o ha designato un mandatario con sede in uno Stato UE o SEE, deve designare un mandatario secondo l’articolo 44 capoverso 1 per tutti i dispositivi immessi in commercio dal 26 maggio 2022 entro i seguenti termini:

a.
per i dispositivi della classe D: entro il 31 dicembre 2022;
b.
per i dispositivi delle classi B e C: entro il 31 marzo 2023;
c.
per i dispositivi della classe A: entro il 31 luglio 2023.
 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.