1 A cantonal licence is required by any person who:
3 No licence is required for insemination using a partner’s sperm cells.
18 Amended by No I of the FA of 12 Dec. 2014, in force since 1 Sept. 2017 (AS 2017 3641; BBl 2013 5853).
20 Amended by Annex No II 2 of the FA of 15 June 2018 on Human Genetic Testing, in force since 1 Dec. 2022 (AS 2022 537; BBl 2017 5597).
1 Necessita di un’autorizzazione cantonale chiunque:
2 I laboratori che eseguono esami del patrimonio genetico ai sensi dell’articolo 5a nell’ambito di metodi di procreazione necessitano di un’autorizzazione secondo l’articolo 28 capoverso 1 LEGU19.20
3 L’inseminazione con spermatozoi del partner non soggiace ad autorizzazione.
18 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).
20 Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 della LF del 15 giu. 2018 concernente gli esami genetici sull’essere umano, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 537; FF 2017 4807).
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