810.11 Federal Act of 18 December 1998 on Medically Assisted Reproduction (Reproductive Medicine Act, RMA)

810.11 Legge federale del 18 dicembre 1998 concernente la procreazione con assistenza medica (Legge sulla medicina della procreazione, LPAM)

Art. 30 Development of embryos outside the woman’s body

1 Any person who allows an embryo to develop outside the woman’s body beyond the point at which implantation in the uterus remains possible shall be liable to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty.49

2 The same penalty shall apply to any person who transfers a human embryo to an animal.

49 Amended by No I of the FA of 12 Dec. 2014, in force since 1 Sept. 2017 (AS 2017 3641; BBl 2013 5853).

Art. 30 Sviluppo di embrioni all’esterno del corpo materno

1 Chiunque lascia sviluppare un embrione all’esterno del corpo materno per un periodo che eccede il tempo nel quale è ancora possibile l’annidamento nell’utero è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.52

2 È parimenti punibile chi trasferisce un embrione umano su un animale.

52 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).

 

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