1 Once the child has reached 18 years of age, he or she may request information from the Federal Office about the donor’s physical appearance and personal data (Art. 24 para. 2 lets. a and d).
2 In addition, the child may at any time request information on all the data relating to the donor (Art. 24 para. 2) if he or she has a legitimate interest in obtaining it.
3 Before the Federal Office discloses personal data, it shall inform the donor if possible. If the donor does not wish to have personal contact, then the child must be informed and made aware of the donor’s rights of privacy and his family’s entitlement to protection. If the child insists on his or her right to obtain information under paragraph 1, the information shall be provided.
4 The Federal Council may assign responsibility for handling requests for information to a specialised federal commission.
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47 Repealed by Annex No 87 of the FA on the Federal Administrative Court of 17 June 2005, with effect from 1 Jan. 2007 (AS 2006 2197 1069; BBl 2001 4202).
1 Il figlio che abbia compiuto il 18° anno d’età può chiedere all’Ufficio informazioni sui dati riguardanti le caratteristiche fisiche e le generalità del donatore (art. 24 cpv. 2 lett. a e d).
2 Per altro, può chiedere in qualsiasi momento informazioni su tutti i dati del donatore (art. 24 cpv. 2), sempreché possa far valere un interesse degno di protezione.
3 Prima che l’Ufficio rilasci informazioni sulle generalità, il donatore deve esserne informato, nella misura possibile. Se il contatto personale con il figlio è rifiutato, questo deve esserne informato e reso attento ai diritti della personalità del donatore e ai diritti di protezione della sua famiglia. Se il figlio mantiene la sua domanda conformemente al capoverso 1, le informazioni richieste gli sono rilasciate.
4 Il Consiglio federale può affidare il disbrigo delle domande d’informazione a una commissione federale specializzata.
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50 Abrogato dall’all. n. 87 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.