810.11 Federal Act of 18 December 1998 on Medically Assisted Reproduction (Reproductive Medicine Act, RMA)

810.11 Legge federale del 18 dicembre 1998 concernente la procreazione con assistenza medica (Legge sulla medicina della procreazione, LPAM)

Art. 18 The donor’s informed consent

1 Donated sperm cells may only be used in legitimate assisted reproductive techniques and for purposes to which the donor has given his written consent.

2 Before donating sperm, the donor must be informed in writing about the legal situation, and in particular the right of the child to obtain information on the donor’s records (Art. 27).

Art. 18 Consenso e informazione del donatore

Gli spermatozoi donati si possono usare soltanto nell’ambito dei metodi ammessi di procreazione, nonché per scopi consentiti per scritto dal donatore.

2 Prima del dono di sperma il donatore dev’essere informato per scritto sulla situazione giuridica, segnatamente sul diritto che avrà il nascituro di consultare i documenti relativi al dono (art. 27).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.