1 In the first year of collection, the staggered system of invoicing for the household fee under Article 58 paragraph 1 shall be established. The collection agency shall specify reduced fee periods of between one and eleven months.
2 All invoices in terms of paragraph 1 shall be issued in the first month of the fee period and are due for payment within 30 days.
3 Some households shall already receive an invoice for 12 months. The due date is governed by Article 59 paragraph 1.
1 Nel primo anno di riscossione del canone, per le economie domestiche di tipo privato e le collettività è prevista una fatturazione scaglionata secondo l’articolo 58 capoverso 1. L’organo di riscossione definisce periodi di riscossione del canone ridotti compresi tra uno e 11 mesi.
2 Tutte le fatture di cui al capoverso 1 sono emesse nel primo mese del periodo di riscossione del canone e sono esigibili entro 30 giorni.
3 Una parte delle economie domestiche di tipo privato e delle collettività riceve già una fattura su 12 mesi. L’esigibilità è disciplinata nell’articolo 59 capoverso 1.
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