784.401 Ordinance of 9 March 2007 on Radio and Television (RTVO)

784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV)

Art. 39 Determining the share of fees

(Art. 40 RTVA)

1 The annual share of fees:

a.
for broadcasters of complementary non-profit radio programme services is: a maximum of 80 per cent of their operating costs;
b.
for radio broadcasters and television broadcasters who can only fulfil their performance mandate by incurring especially high expenditure because of the particular features of their coverage area is: a maximum of 80 per cent of their operating costs;
c.
for other radio broadcasters and television broadcasters: a maximum of 70 per cent of their operating costs.

2 The maximum amount shall be specified in the licence.

3 DETEC generally reviews the share of the fees of broadcasters after five years and redefines them if necessary.

53 Amended by No I of the O of 16 April 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 1461).

Art. 39 Determinazione della partecipazione al canone

(art. 40 LRTV)

1 La quota di partecipazione annua al canone corrisponde:

a.
per le emittenti di programmi radiofonici complementari senza scopo di
lucro: al massimo all’80 per cento dei loro costi d’esercizio;
b.
per le emittenti di programmi radiotelevisivi nella cui zona di copertura l’adempimento del mandato di prestazioni è legato a un onere particolarmente elevato: al massimo all’80 per cento dei loro costi d’esercizio;
c.
per le altre emittenti radiofoniche e televisive: al massimo al 70 per cento dei loro costi d’esercizio.

2 Il valore massimo vincolante per l’emittente è fissato nella concessione.

3 Il DATEC riesamina di regola dopo cinque anni le partecipazioni al canone dell’emittente e se del caso le fissa nuovamente.

53 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 apr. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1461).

 

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