784.401 Ordinance of 9 March 2007 on Radio and Television (RTVO)

784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV)

Art. 31 Use of data

(Art. 19 RTVA)

1 Data acquired solely for statistical purposes may not be used for other purposes unless there is a legal basis for this or the broadcaster concerned has given its consent in writing.

2 In order to guarantee data protection and confidentiality of statistics, OFCOM shall take the necessary technical and organisational measures against improper processing of the data it uses.

3 OFCOM may forward the data in paragraph 1 for statistical and scientific purposes if it is guaranteed that the recipients will comply with data protection.

Art. 31 Impiego dei dati

(art. 19 LRTV)

1 I dati ottenuti esclusivamente per scopi statistici non possono essere impiegati per altri scopi, eccetto che sussista una base legale o l’emittente interessata abbia dato il suo consenso scritto.

2 Per garantire la protezione dei dati e il segreto statistico, l’UFCOM prende i necessari provvedimenti tecnici e organizzativi contro il trattamento abusivo dei dati da esso impiegati.

3 L’UFCOM può trasmettere i dati di cui al capoverso 1 per lavori statistici e scientifici per quanto sia garantito che i destinatari rispettano la protezione dei dati.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.