(Art. 16 RTVA)
1 Any transfer of share capital, registered capital, cooperative capital, or the voting rights of a licensed broadcaster of at least 5 per cent or for a non-licensed broadcaster at least one third is subject to the obligation to notify.
2 Moreover, any transfer as a result of which economic control of the broadcaster changes is subject to the obligation to notify.
3 Notification must take place within one month.
4 Non-licensed broadcasters whose annual operating costs do not exceed CHF 1 million are exempt from the obligation to notify.34
34 Amended by No I of the O of 5 Nov. 2014, in force since 1 Jan. 2015 (AS 2014 3849).
(art. 16 LRTV)
1 Ogni trasferimento di capitale azionario, sociale o cooperativo o di diritti di voto per un volume di almeno il 5 per cento nel caso di un’emittente concessionaria o di almeno un terzo nel caso di un’emittente senza concessione deve essere notificato.
2 Deve parimenti essere notificato ogni trasferimento che modifichi la posizione di dominanza economica all’interno dell’emittente.
3 La notificazione deve avvenire entro un mese.
4 Le emittenti senza concessione le cui spese annue d’esercizio ammontano al massimo a 1 milione di franchi sono esentate dall’obbligo di notificazione.34
34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3849).
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.