784.401 Ordinance of 9 March 2007 on Radio and Television (RTVO)

784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV)

Art. 22 Additional restrictions on advertising and sponsorship in SRG SSR programme services

(Art. 14 para. 1 and 3 RTVA)

1 In SRG SSR’s television programme services, the following programmes may be interrupted by advertising:

a.
news and current affairs programmes: once for each programmed period of at least 90 minutes;
b.
other programmes:
1.
between 18:00 and 23:00: once for each programmed period of at least 90 minutes,
2.
at other periods of the day: once for each programmed period of at least 30 minutes.29

1bis Children's programmes and broadcasts of religious services may not be interrupted by advertising.30

2 In SRG SSR’s television programme services:

a.31
advertising spots and longer forms of advertising may together amount to a maximum of 15 per cent of the daily transmission time;
b.
between 18:00 and 23:00, advertising spots and longer forms of advertising may together amount to a maximum of 12 minutes within one full clock hour;
c.
at other periods of the day, advertising spots may amount to a maximum of 12 minutes within one full clock hour.

3 Split-screen advertising and virtual advertising are not permitted except during the broadcasting of sports events.

4 The transmission of sales programmes is not permitted.

5 In its radio programme services, SRG SSR may broadcast self-advertising in so far as this serves predominantly to build audience loyalty.

6 References to events for which SRG SSR has entered into a media partnership may be broadcast as self-advertising if they serve predominantly to build audience loyalty and the media partnership was not concluded for the purpose of financing the programme service. A media partnership exists when cooperation exists between the broadcaster and the organiser of a public event and the broadcaster undertakes to refer to the event in the programme service and is compensated with advantages at the location and similar services.

7 The mention of sponsors in SRG radio programme services may only include elements which serve to identify the sponsor.32

29 Amended by No I of the O of 13 Oct. 2010, in force since 1 Jan. 2011 (AS 2010 5219).

30 Inserted by No I of the O of 13 Oct. 2010, in force since 1 Jan. 2011 (AS 2010 5219).

31 Amended by No I of the O of 13 Oct. 2010, in force since 1 Jan. 2011 (AS 2010 5219).

32 Inserted by No I of the O of 12 March 2010, in force since 1 Apr. 2010 (AS 2010 965).

Art. 22 Restrizioni supplementari in materia di pubblicità e sponsorizzazione nei programmi della SSR

(art. 14 cpv. 1 e 3 LRTV)

1 Nei programmi televisivi della SSR sono ammesse interruzioni pubblicitarie durante le seguenti trasmissioni:

a.
i notiziari e le trasmissioni di attualità politica: una interruzione per ogni periodo programmato di almeno 90 minuti;
b.
altre trasmissioni:
1.
tra le 18.00 e le 23.00: una interruzione per ogni periodo programmato di almeno 90 minuti,
2.
durante il resto della giornata: una interruzione per ogni periodo programmato di almeno 30 minuti.29

1bis Non sono ammesse interruzioni pubblicitarie durante le trasmissioni per bambini e nel corso della trasmissione di funzioni religiose.30

2 Nei programmi televisivi della SSR:

a.31
gli spot pubblicitari e le forme pubblicitarie di lunga durata non devono eccedere complessivamente il 15 per cento del tempo d’antenna quotidiano;
b.
tra le 18 e le 23 gli spot pubblicitari e le forme pubblicitarie di lunga durata non devono eccedere complessivamente 12 minuti nell’arco di un’ora d’orologio;
c.
durante il resto della giornata gli spot pubblicitari non devono eccedere 12 minuti nell’arco di un’ora d’orologio.

3 La pubblicità a schermo ripartito e la pubblicità virtuale sono vietate, salvo nella trasmissione di manifestazioni sportive.

4 La diffusione di trasmissioni di televendita è vietata.

5 La SSR può autopromuoversi nei suoi programmi radiofonici, per quanto tale autopromozione serva prevalentemente a consolidare il legame con il pubblico.

6 Le informazioni relative a manifestazioni per le quali la SSR ha concluso un partenariato con altri media possono essere diffuse quale autopromozione per quanto servano prevalentemente a consolidare il legame con il pubblico e il partenariato non sia stato concluso allo scopo di finanziare il programma. Sussiste un partenariato quando in base a una collaborazione tra l’emittente del programma e l’organizzatore di una manifestazione pubblica l’emittente si impegna a segnalare la manifestazione nel suo programma e in contropartita fruisce di vantaggi sul posto e prestazioni analoghe.

7 Le citazioni degli sponsor nei programmi radiofonici della SSR possono contenere solo elementi necessari per identificare lo sponsor.32

29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5219).

30 Introdotto dal n. I dell’O del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5219).

31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5219).

32 Introdotto dal n. I dell’O del 12 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 965).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.