(Art. 14 para. 1 and 3 RTVA)
1 In SRG SSR’s television programme services, the following programmes may be interrupted by advertising:
1bis Children's programmes and broadcasts of religious services may not be interrupted by advertising.30
2 In SRG SSR’s television programme services:
3 Split-screen advertising and virtual advertising are not permitted except during the broadcasting of sports events.
4 The transmission of sales programmes is not permitted.
5 In its radio programme services, SRG SSR may broadcast self-advertising in so far as this serves predominantly to build audience loyalty.
6 References to events for which SRG SSR has entered into a media partnership may be broadcast as self-advertising if they serve predominantly to build audience loyalty and the media partnership was not concluded for the purpose of financing the programme service. A media partnership exists when cooperation exists between the broadcaster and the organiser of a public event and the broadcaster undertakes to refer to the event in the programme service and is compensated with advantages at the location and similar services.
7 The mention of sponsors in SRG radio programme services may only include elements which serve to identify the sponsor.32
29 Amended by No I of the O of 13 Oct. 2010, in force since 1 Jan. 2011 (AS 2010 5219).
30 Inserted by No I of the O of 13 Oct. 2010, in force since 1 Jan. 2011 (AS 2010 5219).
31 Amended by No I of the O of 13 Oct. 2010, in force since 1 Jan. 2011 (AS 2010 5219).
32 Inserted by No I of the O of 12 March 2010, in force since 1 Apr. 2010 (AS 2010 965).
(art. 14 cpv. 1 e 3 LRTV)
1 Nei programmi televisivi della SSR sono ammesse interruzioni pubblicitarie durante le seguenti trasmissioni:
1bis Non sono ammesse interruzioni pubblicitarie durante le trasmissioni per bambini e nel corso della trasmissione di funzioni religiose.30
2 Nei programmi televisivi della SSR:
3 La pubblicità a schermo ripartito e la pubblicità virtuale sono vietate, salvo nella trasmissione di manifestazioni sportive.
4 La diffusione di trasmissioni di televendita è vietata.
5 La SSR può autopromuoversi nei suoi programmi radiofonici, per quanto tale autopromozione serva prevalentemente a consolidare il legame con il pubblico.
6 Le informazioni relative a manifestazioni per le quali la SSR ha concluso un partenariato con altri media possono essere diffuse quale autopromozione per quanto servano prevalentemente a consolidare il legame con il pubblico e il partenariato non sia stato concluso allo scopo di finanziare il programma. Sussiste un partenariato quando in base a una collaborazione tra l’emittente del programma e l’organizzatore di una manifestazione pubblica l’emittente si impegna a segnalare la manifestazione nel suo programma e in contropartita fruisce di vantaggi sul posto e prestazioni analoghe.
7 Le citazioni degli sponsor nei programmi radiofonici della SSR possono contenere solo elementi necessari per identificare lo sponsor.32
29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5219).
30 Introdotto dal n. I dell’O del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5219).
31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5219).
32 Introdotto dal n. I dell’O del 12 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 965).
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.