(Art. 9 para. 1 and 11 para. 1 RTVA)
1 Advertising may be inserted in part of the screen during editorial programmes if:
2 Split-screen advertising is not permitted in news or current affairs programmes, children’s programmes or during the broadcasting of religious services.
3 Split-screen advertising is counted towards the advertising time as defined in Article 19.
(art. 9 cpv. 1 e 11 cpv. 1 LRTV)
1 La pubblicità può essere inserita su una parte dello schermo durante la diffusione di un programma redazionale, a condizione che:
2 La pubblicità a schermo ripartito è vietata nei notiziari e nelle trasmissioni di attualità politica, nelle trasmissioni per bambini, come pure durante la trasmissione di funzioni religiose.
3 La pubblicità a schermo ripartito è computata come tempo di pubblicità ai sensi dell’articolo 19.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.