784.401 Ordinance of 9 March 2007 on Radio and Television (RTVO)

784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV)

Art. 13 Split-screen advertising

(Art. 9 para. 1 and 11 para. 1 RTVA)

1 Advertising may be inserted in part of the screen during editorial programmes if:

a.
the area used for advertising constitutes a unit bordering the edge of the screen, does not visually split the editorial content and does not cover more than one third of the screen area;
b.
the advertising is separated by clearly visible borders and a different visual design from the editorial programme and is continuously identified by the clearly legible caption ‘Advertising’ in the relevant national language;
c.
the advertising is restricted to a visual representation.

2 Split-screen advertising is not permitted in news or current affairs programmes, children’s programmes or during the broadcasting of religious services.

3 Split-screen advertising is counted towards the advertising time as defined in Article 19.

Art. 13 Pubblicità a schermo ripartito

(art. 9 cpv. 1 e 11 cpv. 1 LRTV)

1 La pubblicità può essere inserita su una parte dello schermo durante la diffusione di un programma redazionale, a condizione che:

a.
la superficie pubblicitaria costituisca un’unità, sia situata al bordo dello schermo, non tagli otticamente il contenuto redazionale e non copra più di un terzo della superficie dello schermo;
b.
la pubblicità sia separata dal programma redazionale da limiti ben visibili e da una diversa presentazione ottica e segnalata costantemente dalla dicitura chiaramente leggibile «pubblicità»;
c.
la pubblicità si limiti a una rappresentazione visiva.

2 La pubblicità a schermo ripartito è vietata nei notiziari e nelle trasmissioni di attualità politica, nelle trasmissioni per bambini, come pure durante la trasmissione di funzioni religiose.

3 La pubblicità a schermo ripartito è computata come tempo di pubblicità ai sensi dell’articolo 19.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.