1 The supervisory authorities shall inform the public of their activities. In particular, they may publish the decisions on administrative and criminal matters and make them accessible online.
2 They shall not divulge any commercial secrets.
1 Le competenti autorità di vigilanza informano il pubblico sulla loro attività. In particolare, possono pubblicare e rendere accessibili mediante procedura di richiamo le decisioni amministrative e penali.
2 Le autorità di vigilanza sono tenute al segreto d’affari.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.