Providers of telecommunications services may process data concerning locations of customers only for the telecommunications services and charging purposes; they may only process it for other services if they have first obtained the consent of customers, or in anonymised form.
158 Inserted by No I of the FA of 24 March 2006, in force since 1 Apr. 2007 (AS 2007 921; BBl 2003 7951).
I fornitori di servizi di telecomunicazione possono elaborare dati relativi all’ubicazione dei loro clienti soltanto per fornire e fatturare servizi di telecomunicazione; possono farlo anche per servizi d’altro genere se i clienti hanno dato previamente il loro consenso oppure se i dati sono previamente resi anonimi.
162 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).
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