1 ComCom and OFCOM shall provide to other Swiss authorities data which these authorities need in order to fulfil their legal duties. This data also includes sensitive data and personality profiles obtained in administrative or administrative criminal procedures. The data shall be made accessible individually, in lists or on electronic media.
2 Subject to international agreements to the contrary, ComCom and OFCOM may only transfer data to foreign surveillance authorities in the telecommunications sector, including sensitive personal data and personality profiles obtained in administrative or administrative criminal procedures, if these authorities:
3 ComCom and OFCOM shall not forward data to foreign prosecuting authorities if legal assistance is excluded in criminal matters. ComCom or OFCOM shall decide in agreement with the Federal Office of Justice.
4 Swiss authorities shall forward to ComCom and OFCOM without charge such data as may be important for the enforcement of telecommunications legislation, including sensitive personal data and personality profiles. The data shall be made accessible individually, in lists or on electronic media.
44 Inserted by No I of the FA of 24 March 2006, in force since 1 Apr. 2007 (AS 2007 921; BBl 2003 7951).
1 La ComCom e l’UFCOM trasmettono ad altre autorità svizzere i dati di cui queste necessitano per l’adempimento dei loro compiti legali. Fanno parte di tali dati anche i dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità ottenuti nell’ambito di procedimenti amministrativi o penali amministrativi. I dati sono resi accessibili singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici.
2 Salvo diversa disposizione di accordi internazionali, la ComCom e l’UFCOM possono trasmettere dati ad autorità di vigilanza estere incaricate di compiti nel settore delle telecomunicazioni, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità ottenuti nell’ambito di procedimenti amministrativi o penali amministrativi, solo se queste autorità:
3 La ComCom e l’UFCOM non sono autorizzati a trasmettere dati ad autorità penali estere se l’assistenza giudiziaria in materia penale è esclusa. La ComCom o l’UFCOM decide d’intesa con l’Ufficio federale di giustizia.
4 Le autorità svizzere trasmettono gratuitamente alla ComCom e all’UFCOM i dati che potrebbero essere importanti per l’esecuzione della legislazione sulle telecomunicazioni, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità. I dati sono resi accessibili singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici.
45 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.