780.1 Federal Act of 18 March 2016 on the Surveillance of Post and Telecommunications (SPTA)

780.1 Legge federale del 18 marzo 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT)

Art. 7 Purpose of the processing system

The processing system serves to:

a.
receive the data collected by telecommunications surveillance and make it available to the authorised authorities;
b.
maintain over an extended period the legibility and security of the data collected by telecommunications surveillance;
c.
provide information on access to telecommunications services;
d.12
offer processing functions for the data stored in the system, including analysis functions such as visualisation, alerting or speaker recognition;
e.
support business processing and controls.

12 Amended by No I of the FA of 1 Oct 2021 (Amendment of Legislation on Using Data in the PTSS Processing System), in force since 1 May 2022 (AS 2022 190; BBl 2020 6985).

Art. 7 Scopo del sistema di trattamento

Il sistema di trattamento serve a:

a.
ricevere i dati raccolti mediante la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni e metterli a disposizione delle autorità legittimate ad accedervi;
b.
mantenere per lungo tempo la leggibilità e la sicurezza dei dati raccolti mediante la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni;
c.
mettere a disposizione informazioni sull’accesso ai servizi di telecomunicazione;
d.12
offrire funzioni per il trattamento dei dati memorizzati nel sistema, comprese funzioni di analisi come la visualizzazione, l’avviso di eventi particolari o il riconoscimento del parlante;
e.
sostenere lo svolgimento e il controllo delle pratiche.

12 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2021 (Adeguamento delle basi legali per l’utilizzazione dei dati del sistema di trattamento del Servizio SCPT), in vogore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 190; FF 2020 6109).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.