1 At the request of the Service, providers of telecommunications services must prove at their own expense that they are able, in accordance with the applicable law, to respond to the standardised information requests and to carry out the standardised surveillance types.
2 The Service may engage third parties to verify ability to provide information and carry out surveillance.
3 It shall define the technical and organisational details for providing proof in individual cases.
4 It shall charge the provider of telecommunications services a fee to cover the cost of verification. The Federal Council shall set the fees.
5 It may instruct providers to take technical and organisational measures to remedy deficiencies related to their ability to provide information and carry out surveillance.
6 It shall issue confirmation to the providers as soon as proof has been provided. The Federal Council shall regulate the content and term of validity of this confirmation, in particular in the case of technical advances.
1 Su richiesta del Servizio, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono provare a proprie spese di essere in grado di fornire le informazioni standardizzate e di attuare i tipi di sorveglianza standardizzati conformemente al diritto applicabile.
2 Il Servizio può ricorrere a terzi per verificare la disponibilità a informare e sorvegliare.
3 Il Servizio definisce in ogni singolo caso i dettagli tecnici e organizzativi della prova.
4 Il Servizio riscuote dal fornitore di servizi di telecomunicazione un emolumento per le spese cagionate dalla verifica. Il Consiglio federale fissa gli emolumenti.
5 Il Servizio può ordinare ai fornitori di servizi di telecomunicazione di prendere misure tecniche e organizzative per colmare le lacune della loro disponibilità a informare e sorvegliare.
6 Il Servizio rilascia un attestato ai fornitori di servizi di telecomunicazione non appena la prova è stata fornita. Il Consiglio federale stabilisce il contenuto dell’attestato e la sua durata di validità, in particolare in caso di sviluppi tecnici.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.