732.11 Nuclear Energy Ordinance of 10 December 2004 (NEO)

732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu)

Art. 72 Use of geological data

1 The findings obtained from geological investigations or during the construction of a deep geological repository must be passed on to the Swiss Federal Geological Information Centre.

2 The latter and the person who is required to supply the information in accordance with paragraph 1 contractually regulate the conditions of access to and use of said data.

Art. 72 Utilizzazione dei dati geologici

1 I dati geologici scaturiti dalle indagini geologiche o acquisiti durante la costruzione di un deposito in strati geologici profondi devono essere trasmessi al Centro d’informazioni geologiche della Confederazione.

2 Il Centro d’informazioni geologiche della Confederazione e chi è tenuto a fornire dati geologici secondo il capoverso 1 regolano contrattualmente l’accesso a questi dati e la loro utilizzazione.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.