1 Holders of an operating licence must report the following activities in particular to ENSI before they are carried out:
2 They must report the following activities to ENSI:
3 They must report the following events and findings to ENSI:
4 They must submit to ENSI all necessary reports as indicated in Annex 6.
5 ENSI shall regulate the reporting procedure in accordance with paragraphs 1 and 2 and the method of classification of events and findings in accordance with paragraph 3 in guidelines.
45 Amended by Annex No 12 of the O of 12 Nov. 2008 on the Swiss Federal Nuclear Safety Inspectorate, in force since 1 Jan. 2009 (AS 2008 5747).
1 Il titolare di una licenza d’esercizio notifica all’IFSN prima della loro esecuzione in particolare le seguenti attività:
2 Egli notifica all’IFSN le seguenti attività:
3 Egli notifica all’IFSN i seguenti eventi e riscontri:
4 Per ogni evento o riscontro presenta all’IFSN i necessari rapporti allestiti secondo l’allegato 6.
5 L’IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive la procedura da seguire per le notifiche secondo i capoversi 1 e 2 e per la classificazione di eventi e riscontri secondo il capoverso 3.
45 Nuovo testo giusta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.