732.1 Nuclear Energy Act of 21 March 2003 (NEA)

732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu)

Art. 86 Promotion of research and training of specialised personnel

1 The Confederation may promote applied research into the peaceful use of nuclear energy, especially into the safety of nuclear installations and into nuclear waste disposal.

2 It may support the education of specialised personnel, or carry out its own training programmes.

3 As a rule, private individuals are only entitled to receive financial assistance if they bear at least 50 per cent of the costs.

Art. 85 Indennità per diritti sovrani cantonali

1 Il titolare della licenza indennizza integralmente il Cantone se per le indagini geologiche secondo l’articolo 35, per un deposito in strati geologici profondi o per un’area di protezione sono esercitate regalie cantonali.

2 Un indennizzo integrale secondo il capoverso 1 deve essere versato anche nei casi in cui la costruzione di una centrale nucleare comporti l’utilizzazione di diritti d’acqua cantonali.

3 Se non può essere concordato, l’indennizzo è stabilito dalla Commissione di stima conformemente all’articolo 64 LEspr43.44

43 RS 711

44 Nuovo testo giusta l’all. n. 11 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).

 

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