The relevant federal authorities and cantonal and communal police may exchange data among themselves and with the supervisory authorities, insofar as this is necessary for the enforcement of this Act.
1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.
2 Può delegare l’emanazione di prescrizioni, a seconda della loro portata, al Dipartimento o a servizi subordinati.
3 L’autorità designata dal Consiglio federale gestisce un servizio centrale che procura, elabora e trasmette dati, nella misura in cui l’esecuzione della presente legge e della LRaP 54, nonché la prevenzione dei reati e il procedimento penale lo esigano.55
4 Le autorità concedenti e di vigilanza sono tenute al segreto d’ufficio e adottano nel loro ambito tutte le precauzioni necessarie per evitare lo spionaggio economico.
5 Per l’esecuzione, il Consiglio federale può far capo ai Cantoni.
6 Nell’ambito delle sue competenze, l’autorità esecutiva può consultare terzi per l’esecuzione della presente legge, segnatamente per l’attuazione di esami e controlli.
55 Nuovo testo giusta l’all. n. II 10 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
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