653.1 Federal Act of 18 December 2015 on the International Automatic Exchange of Information in Tax Matters (AEOIA)

653.1 Legge federale del 18 dicembre 2015 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI)

Art. 27 Statistics

1 The FTA shall publish the statistics necessary for the peer review of the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes.

2 There is no right to access information beyond that published in accordance with paragraph 1.

Art. 28 Verifiche

1 L’AFC verifica l’adempimento degli obblighi secondo gli accordi applicabili e la presente legge da parte degli istituti finanziari svizzeri.

2 Per chiarire i fatti l’AFC può:

a.
verificare in loco i libri di commercio, i documenti giustificativi e altri documenti dell’istituto finanziario o richiederne la produzione;
b.
raccogliere informazioni orali o scritte.

3 Se constata che l’istituto finanziario non ha adempiuto i suoi obblighi o li ha adempiuti in modo lacunoso, l’AFC gli offre la possibilità di pronunciarsi sulle lacune accertate.

4 Se l’istituto finanziario e l’AFC non riescono ad accordarsi, l’AFC pronuncia una decisione.

5 Su richiesta, l’AFC pronuncia una decisione di accertamento:

a.
della qualità di istituto finanziario secondo gli accordi applicabili e la presente legge;
b.
del contenuto delle comunicazioni secondo gli accordi applicabili e la presente legge.
 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.