653.1 Federal Act of 18 December 2015 on the International Automatic Exchange of Information in Tax Matters (AEOIA)

653.1 Legge federale del 18 dicembre 2015 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI)

Art. 25 Duty to provide information

Persons and authorities to which the FTA transmits information received from abroad in accordance with the applicable agreements and this Act, as well as Swiss financial institutions, must provide the FTA with all facts relevant for the implementation of the agreements and this Act.

Art. 26 Obbligo del segreto

1 Chiunque è incaricato dell’esecuzione di un accordo applicabile e della presente legge, o vi partecipa, deve serbare nei confronti di altri servizi ufficiali e di privati il segreto su quanto appreso nell’esercizio di questa attività.

2 L’obbligo del segreto non si applica:

a.
alla trasmissione di informazioni e alle pubblicazioni secondo l’accordo applicabile e la presente legge;
b.
nei confronti di organi giudiziari o amministrativi autorizzati nel singolo caso dal DFF a domandare informazioni ufficiali alle autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge;
c.
se l’accordo applicabile dispensa dall’obbligo del segreto e il diritto svizzero prevede una base legale per tale dispensa.

3 Le constatazioni concernenti terzi effettuate nel corso di una verifica ai sensi dell’articolo 28 possono essere utilizzate soltanto ai fini dell’esecuzione dell’accordo applicabile.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.