653.1 Federal Act of 18 December 2015 on the International Automatic Exchange of Information in Tax Matters (AEOIA)

653.1 Legge federale del 18 dicembre 2015 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI)

Art. 23 Data processing

1 To perform its tasks under the applicable agreements and this Act, the FTA may process personal data, including personal data on tax-related administrative and criminal prosecutions and sanctions.

2 It may systematically use the tax identification numbers set out in Article 2 paragraph 1 letters f to h to perform its tasks under the applicable agreements and this Act.

Art. 24 Sistema d’informazione

1 L’AFC gestisce un sistema d’informazione per il trattamento dei dati personali, inclusi quelli relativi a procedimenti e sanzioni amministrativi e penali in materia fiscale, che ha ricevuto in base agli accordi applicabili e alla presente legge.

2 I dati possono essere trattati soltanto da collaboratori dell’AFC o da specialisti controllati dall’AFC.

3 Il sistema d’informazione serve all’AFC per l’adempimento dei suoi compiti secondo gli accordi applicabili e la presente legge. Può essere impiegato segnatamente per:

a.
ricevere e inoltrare informazioni secondo gli accordi applicabili e il diritto svizzero;
b.
tenere un registro degli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione;
c.
trattare procedure legali connesse agli accordi applicabili e alla presente legge;
d.
effettuare verifiche secondo l’articolo 28;
e.
infliggere ed eseguire sanzioni amministrative o penali;
f.
trattare domande di assistenza amministrativa e giudiziaria;
g.
lottare contro i reati fiscali;
h.
approntare statistiche.

4 Il Consiglio federale definisce i dettagli concernenti in particolare:

a.
l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione;
b.
le categorie dei dati personali trattati;
c.
l’elenco dei dati relativi a procedimenti e sanzioni amministrativi e penali;
d.
le autorizzazioni di accesso e di trattamento;
e.
la durata di conservazione, l’archiviazione e la distruzione dei dati.

5 L’AFC può concedere alle autorità svizzere a cui inoltra le informazioni secondo l’articolo 21 capoverso 1 l’accesso mediante procedura di richiamo ai dati del sistema d’informazione di cui tali autorità necessitano per l’adempimento dei loro compiti legali. Il Consiglio federale stabilisce a quali autorità e a quali dati l’AFC può concedere l’accesso.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.