1 If the persons entitled to appeal consent to transmission of the information to the requesting authority, they shall notify the FTA of this in writing. This consent is irrevocable.
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3 If the consent covers only some of the information, the ordinary procedure is conducted for the remaining part.
1 Se acconsentono a trasmettere le informazioni all’autorità richiedente, le persone legittimate a ricorrere ne informano per scritto l’AFC. Il consenso è irrevocabile.
2 L’AFC chiude la procedura trasmettendo le informazioni all’autorità richiedente con l’indicazione del consenso delle persone legittimate a ricorrere.
3 Se il consenso riguarda solo una parte delle informazioni, alle rimanenti informazioni si applica la procedura ordinaria.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.