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3bis It may notify a person entitled to appeal who is resident or domiciled abroad directly if:
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5 The period allowed for providing an address under paragraph 4 letter b is 20 days; it commences on the day following the Federal Gazette publication.33
6 If the FTA is unable to deliver a conclusive decree to persons entitled to appeal, it shall notify them of such decree anonymously via a publication in the Federal Gazette. The period allowed for filing an appeal commences on the day following notification in the Federal Gazette
30 Inserted by No I of the Federal Act of 21 March 2014, in force since 1 Aug. 2014 (AS 2014 2309; BBl 2013 8369).
31 Inserted by the Annex to the Federal Decree of 18 Dec. 2015 on the Approval and Implementation of the Convention of the Council of Europe and the OECD on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters, in force since 1 Jan. 2017 (AS 2016 5059; BBl 2015 5585).
32 Amended by the Annex to the Federal Decree of 18 Dec. 2015 on the Approval and Implementation of the Convention of the Council of Europe and the OECD on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters, in force since 1 Jan. 2017 (AS 2016 5059; BBl 2015 5585).
33 Amended by the Annex to the Federal Decree of 18 Dec. 2015 on the Approval and Implementation of the Convention of the Council of Europe and the OECD on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters, in force since 1 Jan. 2017 (AS 2016 5059; BBl 2015 5585).
1 Su richiesta dell’AFC, il detentore delle informazioni identifica le persone interessate da una domanda raggruppata.
2 L’AFC informa della domanda le persone legittimate a ricorrere con sede o domicilio in Svizzera.
3 Chiede al detentore delle informazioni di informare della domanda le persone legittimate a ricorrere con sede o domicilio all’estero e di invitarle nel contempo a designare un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni in Svizzera.
3bis L’AFC può informare direttamente la persona legittimata a ricorrere residente all’estero se:
4 Mediante pubblicazione in forma anonima nel Foglio federale, informa inoltre le persone interessate da una domanda raggruppata in merito:
5 Il termine per indicare l’indirizzo secondo il capoverso 4 lettera b è di 20 giorni. Decorre dal giorno successivo alla pubblicazione nel Foglio federale.33
6 Se non può notificare la decisione finale alle persone legittimate a ricorrere, l’AFC la notifica mediante comunicazione in forma anonima nel Foglio federale. Il termine di ricorso decorre dal giorno successivo alla comunicazione nel Foglio federale.
30 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2309; FF 2013 7203).
31 Introdotto dall’all. del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5059; FF 2015 4613).
32 Nuovo testo giusta l’all. del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5059; FF 2015 4613).
33 Nuovo testo giusta l’all. del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5059; FF 2015 4613).
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.