1 On request, an operator of fossil-thermal power plants shall be refunded the difference between the CO2 levy on thermal fuels paid and the minimum price in accordance with Article 17 of the CO2 Act.
2 Fossil-thermal power plants are installations that produce either solely electricity or also heat simultaneously from fossil energy sources:
3 In the evaluation of external costs in accordance with Article 17 of the CO2 Act the FOEN takes into account the current state of scientific knowledge in particular.
4 Operators of fossil-thermal power plants shall submit the refund application to the FOEN by 30 June for the attention of the implementation authorities. The application must contain the prices for the purchase of emission allowances in the preceding twelve months. The relevant documents must be attached.
277 Inserted by No I of the O of 13 Nov. 2019, in force since 1 Jan. 2020 (AS 2019 4335).
279 Amended by No I of the O of 4 May 2022, in force since 1 June 2022 (AS 2022 311).
1 Un gestore di centrali termoelettriche a combustibili fossili su richiesta riceve il rimborso della differenza tra la tassa sul CO2 pagata per i combustibili e il prezzo minimo secondo l’articolo 17 della legge sul CO2.
2 Sono considerati centrali termoelettriche a combustibili fossili gli impianti che producono solo energia elettrica o contemporaneamente anche calore da combustibili fossili e che:
3 Per la valutazione dei costi esterni di cui all’articolo 17 della legge sul CO2 l’UFAM tiene conto in modo particolare dello stato attuale delle conoscenze scientifiche.
4 I gestori di centrali termoelettriche a combustibili fossili presentano la domanda di rimborso entro il 30 giugno all’UFAM all’attenzione delle autorità esecutive. La richiesta deve contenere i prezzi per l’acquisto dei diritti di emissione dei 12 mesi precedenti. I relativi giustificativi devono essere allegati.
5 Se il gestore non presenta alcun dato verificabile relativo agli importi pagati, si suppone un valore di franchi zero.280
278 Introdotto dal n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).
280 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).
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