641.711 Ordinance of 30 November 2012 for the Reduction of CO2 Emissions (CO2 Ordinance)

641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

Art. 9 Monitoring report and verification of the monitoring report

1 The applicant shall collect all the data required in accordance with the monitoring plan to prove the emission reductions or increase in the carbon sink effect and shall record them in a monitoring report.

2 The applicant shall have the monitoring report verified at its own expense by a FOEN-approved verifier. The verification may not be done by the same entity that validated the project or programme on the previous occasion.

3 The verifier shall examine whether the verified emission reductions or increase in the carbon sink effect meet the requirements of Article 5. For programmes, it shall also examine whether the projects meet the inclusion criteria of Article 5a paragraph 1 letter c. It may limit the verification to a single representative project in the programme.

4 The verifier shall record the results of the verification in a verification report.

5 The monitoring report, the underlying measurement data and related verification report shall cover a period of a maximum of three years. They must be submitted to the FOE within one year of the end of this period at the latest. The emission reductions or the increase in the carbon sink effect must be indicated for each calendar year.

6 For projects or programmes with scientific support, the monitoring reports, the related verification reports and the results of scientific support must be submitted to the FOEN every year. The quantification of the emission reductions or the increase in the carbon sink effect must be reassessed every year.

7 For projects or programmes related to an emissions target pursuant to Article 67, the monitoring reports and the verification reports must be submitted to the FOEN for every year by 31 May of the following year.

8 For projects or programmes to store carbon, a monitoring and a verification report must be submitted to the FOEN for 2030 irrespective of their duration.

6 The FOEN shall specify the form of the monitoring and verification reports.

18 Amended by No I of the O of 4 May 2022, in force since 1 June 2022 (AS 2022 311).

Art. 9 Rapporto di monitoraggio e verifica del rapporto di monitoraggio

1 La persona richiedente rileva i dati che secondo il piano di monitoraggio sono necessari a comprovare la riduzione delle emissioni o l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio e la loro permanenza e li registra in un rapporto di monitoraggio.

2 A proprie spese, essa sottopone il rapporto di monitoraggio per verifica a un organismo di controllo ammesso dall’UFAM. Questa verifica non può essere effettuata dallo stesso organismo che ha convalidato il progetto o il programma in ultima istanza.

3 L’organismo di controllo esamina se le riduzioni delle emissioni comprovate o l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio adempiono i requisiti di cui all’articolo 5. Per i programmi, esamina inoltre se i progetti adempiono i requisiti di inclusione di cui all’articolo 5a capoverso 1 lettera c. Esso può limitare l’esame a singoli progetti rappresentativi del programma.

4 L’organismo di controllo registra i risultati della verifica in un rapporto di verifica.

5 Il rapporto di monitoraggio, i dati delle misurazioni e il relativo rapporto di verifica comprendono un periodo massimo di tre anni. Devono essere presentati all’UFAM al più tardi un anno dopo tale periodo. Le riduzioni delle emissioni o l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio devono essere comprovati per ogni anno civile.

6 Per i progetti o i programmi con accompagnamento scientifico, i rapporti di monitoraggio, i relativi rapporti di verifica e i risultati dell’accompagnamento scientifico devono essere presentati all’UFAM annualmente. La quantificazione delle riduzioni delle emissioni o dell’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio deve essere rivalutata annualmente.

7 Per i progetti o i programmi in relazione con un obiettivo di emissione di cui all’articolo 67, i rapporti di monitoraggio e i rapporti di verifica devono essere presentati all’UFAM annualmente entro il 31 maggio dell’anno successivo.

8 Per i progetti o i programmi di stoccaggio del carbonio, indipendentemente dalla loro durata, per il 2030 deve essere presentato all’UFAM un rapporto di monitoraggio e di verifica.

9 L’UFAM emana disposizioni sulla forma del rapporto di monitoraggio e di verifica.

18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

 

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