641.711 Ordinance of 30 November 2012 for the Reduction of CO2 Emissions (CO2 Ordinance)

641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

Art. 8a Note in the land register

1 The restriction on use as a biological or geological carbon store must be noted in the land register at the FOEN’s request. The foregoing does not apply to storing carbon in construction materials.

2 The FOEN shall request the deletion of the note in the land register if:

a.
the project or programme has ended, but at the earliest 30 years after it starts to take effect; or
b.
the stored carbon is released on the property concerned before that time.

3 The owner of the property concerned shall bear the costs of the entry, amendment and deletion of the note.

4 The cantons shall notify the FOEN immediately if the property concerned is used for a different purpose.

16 Amended by No I of the O of 4 May 2022, in force since 1 June 2022 (AS 2022 311).

Art. 8a Menzione nel registro fondiario

1 La limitazione dell’utilizzazione come serbatoio biologico o geologico del carbonio deve essere menzionata nel registro fondiario su richiesta di iscrizione dell’UFAM. Ciò non si applica allo stoccaggio del carbonio nei materiali da costruzione.

2 L’UFAM notifica la cancellazione della menzione nel registro fondiario se:

a.
il progetto o il programma è terminato, ma al più presto 30 anni dopo l’inizio degli effetti; oppure
b.
il carbonio stoccato è rilasciato sul fondo in questione prima di tale data.

3 Il proprietario del fondo in questione si assume le spese d’iscrizione, modifica e cancellazione.

4 I Cantoni informano senza indugio l’UFAM non appena il fondo in questione è utilizzato per altri scopi.

16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

 

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