1 Emission allowances, emission-reduction certificates and attestations are freely tradable.
2 The authorised representatives for the account, authorised auction agents and the transaction validators and bid validators have the right to secure access to the Emissions Trading Registry.
3 When ordering a transaction involving emission allowances, emission-reduction certificates or attestations, authorised representatives for the account must give details of:
4 The emission allowances, emission-reduction certificates or attestations are transferred when the transaction validator consents to the transfer.
5 The transaction is carried out according to a standardised procedure.
197 Amended by No I of the O of 8 Oct. 2014, in force since 1 Dec. 2014 (AS 2014 3293).
1 I diritti di emissione, i certificati di riduzione delle emissioni e gli attestati possono essere scambiati liberamente.
2 I titolari di una procura sul conto e le persone incaricate di presentare offerte d’asta, nonché le persone incaricate di convalidare le transazioni e le persone incaricate di convalidare le offerte d’asta hanno diritto a un accesso protetto al Registro dello scambio di quote di emissioni.
3 Per ogni ordine di transazione di diritti di emissione, di certificati di riduzione delle emissioni o di attestati, i titolari di una procura devono indicare:
4 I diritti di emissione, i certificati di riduzione delle emissioni o gli attestati vengono trasferiti quando la persona incaricata di convalidare le transazioni approva la transazione.
5 La transazione è effettuata secondo una procedura standardizzata.
198 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.