641.711 Ordinance of 30 November 2012 for the Reduction of CO2 Emissions (CO2 Ordinance)

641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

Art. 38

Repealed

Art. 40 tenute a partecipare

1 Un gestore di impianti è tenuto a partecipare al SSQE se esercita un’attività secondo l’allegato 6.111

2 Un gestore di impianti che vuole avviare un’attività secondo l’allegato 6 deve notificarlo all’UFAM al più tardi tre mesi prima del previsto avvio dell’attività.112

3 La notifica deve contenere informazioni sulle attività di cui all’allegato 6 e sulle emissioni di gas serra.113

4 L’UFAM può chiedere ulteriori informazioni di cui necessita per la valutazione della notifica.114

110 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. La correzione del 4 mar. 2022 concerne soltanto il testo francese (RU 2022 150).

111 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).

112 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

113 Introdotto dal n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

114 Introdotto dal n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

 

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