641.711 Ordinance of 30 November 2012 for the Reduction of CO2 Emissions (CO2 Ordinance)

641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

Art. 18 Large-scale importer

1 An importer is deemed to be a large-scale importer in a reference year with respect to the vehicles in question if the new fleet comprises at least the following number of vehicles on 31 December of the reference year:

a.
50 passenger cars; or
b.
six vans or light articulated vehicles.

2 If an importer's fleet of new vehicles in the previous year comprised the number of vehicles specified in paragraph 1 or more, the importer shall be treated provisionally as a large-scale importer in the reference year for the vehicles in question.

3 If an importer's fleet of new vehicles in the previous year comprised fewer vehicles than those specified in paragraph 1, the importer may apply to the Swiss Federal Office of Energy (SFOE) to be treated provisionally as a large-scale importer in the reference year in relation to the vehicles in question from the date of approval of the application.

4 If, on 31 December of the reference year, the fleet of new vehicles referred to in paragraph 2 or 3 comprises fewer vehicles than those specified in paragraph 1, the importer shall be deemed to be a small-scale importer in relation to the vehicles concerned in the reference year.

77 Amended by No I of the O of 4 May 2022, in force since 1 Jan. 2023 (AS 2022 311).

Art. 18 Grande importatore

1 Un importatore è considerato in un anno di riferimento grande importatore in relazione ai propri veicoli se al 31 dicembre di tale anno ha un parco veicoli nuovi costituito almeno dal seguente numero di veicoli:

a.
50 automobili; oppure
b.
sei autofurgoni o trattori a sella leggeri.

2 Se il parco veicoli nuovi di un importatore nell’anno precedente era costituito dal numero di veicoli di cui al capoverso 1 oppure oltre, nell’anno di riferimento, per il veicolo in questione l’importatore è trattato provvisoriamente come un grande importatore.

3 Se nel corso dell’anno precedente il parco veicoli nuovi di un importatore era costituito da un numero di veicoli inferiore a quello previsto al capoverso 1, l’importatore può chiedere all’Ufficio federale dell’energia (UFE) di essere trattato provvisoriamente, nell’anno di riferimento, come un grande importatore a partire dalla data di approvazione della domanda per i veicoli in questione.

Se il 31 dicembre dell’anno di riferimento risulta che il parco veicoli nuovi di un importatore di cui ai capoversi 2 o 3 è costituito da un numero di veicoli inferiore a quello di cui al capoverso 1, nell’anno di riferimento egli è considerato un piccolo importatore in relazione al veicolo in questione.

78 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 311).

 

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