1 Installation operators participating in the ETS that are engaged in the activities listed in Annex 6 when this Ordinance comes into force must register with the FOEN by 28 February 2013, and submit a monitoring plan to the FOEN for approval in accordance with Article 51 by 31 May 2013.
2 Installation operators that are engaged in the activities listed in Annex 7 when this Ordinance comes into force must submit an application to participate in the ETS by 1 June 2013, and submit a monitoring plan to the FOEN for approval in accordance with Article 51 by 1 September 2013.
3 Installation operators participating in the ETS that wish to be exempted from the obligation to participate in the ETS starting in 2013 must submit an application to do so by 1 June 2013.
1 I gestori di impianti SSQE che al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza esercitano un’attività menzionata nell’allegato 6 lo notificano all’UFAM entro il 28 febbraio 2013. Entro il 31 maggio 2013 sottopongono per approvazione al-l’UFAM un piano di monitoraggio di cui all’articolo 51.
2 I gestori di impianti che al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza esercitano un’attività menzionata nell’allegato 7 presentano all’UFAM la domanda di partecipazione al SSQE entro il 1° giugno 2013. Entro il 1° settembre 2013 sottopongono per approvazione all’UFAM un piano di monitoraggio di cui all’articolo 51.
3 I gestori di impianti SSQE che dal 2013 intendono essere esentate dall’obbligo di partecipazione al SSQE presentano la domanda entro il 1° giugno 2013.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.