641.711 Ordinance of 30 November 2012 for the Reduction of CO2 Emissions (CO2 Ordinance)

641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

Art. 140 Attestations for domestic emission-reduction projects

1 The current CO2 Act applies to projects that the FOEN has assessed as appropriate domestic compensation projects before 1 January 2013.

2 Emission reductions achieved from projects in accordance with paragraph 1 before 1 January 2013 and confirmed by the FOEN are eligible for application by 31 December 2014 for attestations for emission reductions under this Ordinance.

Art. 140 Attestati per progetti di riduzione delle emissioni in Svizzera

1 Ai progetti di compensazione realizzati in Svizzera che l’UFAM ha giudicato idonei per il rilascio di attestati prima del 1° gennaio 2013 si applica il nuovo diritto.

2 Per le riduzioni delle emissioni di progetti di cui al capoverso 1 conseguite prima del 1° gennaio 2013 e confermate dall’UFAM possono, su domanda, essere chiesti attestati secondo la presente ordinanza fino al 31 dicembre 2014.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.