641.711 Ordinance of 30 November 2012 for the Reduction of CO2 Emissions (CO2 Ordinance)

641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

Art. 11 Substantial modifications to the project or programme

1 Substantial modifications of the project or programme carried out after the decision has been made regarding qualification or the extension of the crediting period must be reported to the FOEN.

2 A modification to the project or programme is in particular deemed substantial if:

a.
the actual emission reductions or increase in the carbon sink effect deviate from the expected annual emission reductions or the increase in the carbon sink effect specified in the project or programme description by more than 20 per cent;
b.
the actual investment or operating costs or revenues deviate from the values specified in the project or programme description by more than 20 per cent.
c.
a change in technology takes place; or
d.
the system boundaries of a project or programme are changed.

3 If necessary, the FOEN shall order a revalidation. Emission reductions or the increase in the carbon sink effect achieved after a substantial modification are only attested in accordance with a new decision on qualification in accordance with Article 8.

4 In the case of projects and programmes outside Switzerland, a new decision by the partner states on qualification is required.

5 The FOEN shall approve the substantial modification if the requirements in accordance with the Articles 5 and 5a continue to be met.

6 After revalidation, from the time the substantial modification is made the crediting period lasts until 31 December 2030 at the latest.

21 Amended by No I of the O of 4 May 2022, in force since 1 June 2022 (AS 2022 311).

Art. 11 Modifiche sostanziali del progetto o del programma

1 Le modifiche sostanziali del progetto o del programma apportate dopo la decisione sull’idoneità o sulla proroga del periodo di credito devono essere notificate all’UFAM.

2 Una modifica di un progetto o di un programma è sostanziale in particolare se:

a.
le riduzioni delle emissioni o l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio differiscono di oltre il 20 per cento dalle riduzioni delle emissioni o dall’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio, che sono attesi in quell’anno e indicati nella descrizione del progetto o del programma;
b.
i costi di investimento e di esercizio o i ricavi differiscono di oltre il 20 per cento dai valori indicati nella descrizione del progetto o del programma;
c.
si verifica un cambiamento tecnologico; oppure
d.
il limite di sistema di un progetto o di un programma è modificato.

3 Se necessario, l’UFAM ordina una nuova convalida. Per le riduzioni delle emissioni o l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio conseguiti dopo una modifica sostanziale sono rilasciati attestati soltanto dopo la nuova decisione sull’idoneità conformemente all’articolo 8.

4 Per progetti e programmi all’estero è inoltre necessaria una nuova decisione dello Stato partner in merito all’idoneità.

5 L’UFAM approva la modifica sostanziale se continuano a essere adempiuti i requisiti di cui agli articoli 5 e 5a.

6 Dopo una nuova convalida, il periodo di credito decorre dal momento in cui si verifica la modifica sostanziale fino al 31 dicembre 2030.

21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

 

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