1 In return for implementing the measures, the canton is paid a lump sum from the funds made available for the long-term reduction the CO2 emissions from buildings in accordance with Article 34 paragraph 1 of the CO2 Act and in the form of global financial assistance. The lump sum amounts to five per cent of the allocated promotional contributions credited as the federal share of the subsidy.
2 Out of the same funds, the SFOE is paid a maximum of one million francs per year for programme communication.
1 Le risorse messe a disposizione per la riduzione a lungo termine delle emissioni di CO2 degli edifici secondo l’articolo 34 capoverso 1 della legge sul CO2 e versate sotto forma di contributi globali ai Cantoni, sono utilizzate per indennizzare in modo forfettario i costi di esecuzione sostenuti dal Cantone. L’importo forfettario ammonta al 5 per cento dei contributi di promozione da esso accordati e computabili come quota federale.
2 Dalle stesse risorse viene tratto l’indennizzo all’UFE per la comunicazione del programma, pari al massimo a un milione di franchi all’anno.
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