1 The emission allowances for aircraft are issued annually.
2 Some of the emission allowances are allocated free of charge. The other emission allowances are auctioned.
3 The quantity of emission allowances allocated free of charge to an aircraft operator is determined in particular by the tonne-kilometres flown in 2018.
4 The Federal Council shall regulate the details; it shall give due consideration to the rules of the European Union.
28 Inserted by the Annex to the FD of 22 March 2019 on the approval of the Agreement between the European Union and the Swiss Confederation on the linking of their greenhouse gas emissions trading systems, in force since 1 Jan. 2020 (AS 2019 4327; BBl 2018 411).
1 I diritti di emissione per aeromobili sono assegnati annualmente.
2 Una parte dei diritti di emissione è assegnata a titolo gratuito. I rimanenti diritti di emissione sono messi all’asta.
3 La quantità dei diritti di emissione assegnati a titolo gratuito a un operatore di aeromobili è determinata in particolare in funzione delle tonnellate-chilometro effettuate nel 2018.
4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli; al riguardo, tiene conto delle norme dell’Unione europea.
28 Introdotto dall’all. del DF del 22 mar. 2019 che approva l’Acc. tra la Svizzera e l’Unione europea sul collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra e lo traspone nel diritto svizzero, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4327; FF 2018 363).
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